Norme per il Telelavoro |
Lunedì 28 Novembre 2011 15:19 | |||
La legge di stabilità per l’anno finanziario 2012 (Legge 12 novembre 2011 n. 183), nella identificazione degli strumenti utili al rilancio dell’occupazione punta sul telelavoro.
Non si tratta di un’autonoma tipologia contrattuale, ma piuttosto di una particolare modalità di svolgimento della prestazione, resa al di fuori dei locali aziendali attraverso l’uso degli strumenti informatici. a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 8 marzo 2000, n. 53 possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile; b) al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro; c) ai medesimi fini di cui alla precedente lettera b), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro
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Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Dicembre 2011 15:25 |