Con la legge di stabilità 2017 le aziende accedono ad incentivi - se dimostrano incrementi di produttività, redditività, qualità e innovazione, ottenuti con il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto subordinato – e possono rivedere la definizione dei premi di produzione per i loro lavoratori. Legge di stabilità 2016, decreto attuativo dei commi dal 182 al 191.
Il decreto regolamenta la disciplina del premio di risultato nel periodo di imposta 2016 e successivi. Il decreto attuativo definisce: - i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione che danno alle imprese accesso al premio di risultato con imposta sostitutiva del 10%; - le modalità attraverso cui le aziende possono realizzare il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro che danno diritto a un innalzamento del tetto di importo per il premio di risultato; - le modalità previste per il monitoraggio dei contratti aziendali e territoriali.
Per avere accesso al premio di risultato fiscalmente agevolato, i contratti aziendali devono prevedere criteri di misurazione e verifica – attraverso indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati - degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Questi possono consistere in un aumento della produzione o in risparmio dei fattori produttivi ma anche nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso l’introduzione di strumenti di flessibilità di tempo e di luogo della prestazione lavorativa e innovazioni organizzative.
I criteri di misurazione della produttività possono riguardare la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario ma anche "il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato". Il passaggio che include il lavoro agile, o smart working, richiama il disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2016 approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso gennaio.
L’aumento del tetto di importo previsto per il premio di risultato aumenta da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi, e da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Si tratta di introdurre un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro composti pariteticamente da rappresentanti aziendali e lavoratori, che siano finalizzati al miglioramento o innovazione di aree, sistemi di produzione e processi. Il piano deve anche prevedere strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi e delle risorse necessarie, e rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti (non sono inclusi i gruppi di lavoro che si occupano di semplice consultazione, addestramento e formazione).
Per accedere alle agevolazioni i contratti devono essere depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente insieme all’autodichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto allegata allo stesso e disponibile sul sito del Ministero delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it). In aggiunta ai dati del datore di lavoro e i riferimenti dell’accordo, il documento prevede anche la dichiarazione delle misure eventualmente introdotte nell’ambito del premio, come il welfare aziendale e il piano di partecipazione dei lavoratori.
Fonte: secondo welfare.it
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