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Il lavoro agile è legge

Mercoledì 10 Maggio 2017 18:52

Oggi è stato approvato in Senato il ddl sul lavoro autonomo collegato alla riforma del lavoro contenente anche norme relative allo Smart Working e Lavoro Agile.

Smart Working
Il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitivita’ e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale ma come una modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da eseguire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva). La disciplina del lavoro agile si applichera’ anche alle pubbliche amministrazioni.
Viene sottolineata la diversità rispetto al telelavoro, in quanto "..la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all'esterno...".

Lavoro agile
L’accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per fare marcia indietro rispetto alla modalita lavoro agile, è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni, che sale a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile. Il passaggio alla modalità ‘smart’ e’ risolvibile da entrambe le parti con preavviso. La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.

Parità di trattamento con colleghi d’ufficio
Il lavoratore ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai colleghi che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, in attuazione dei contratti collettivi. Inoltre, nell’ambito dell’accordo di lavoro agile, al lavoratore puo’ essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, in modalita’ formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

Salute e sicurezza
Il datore di lavoro consegna al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici. Viene riconosciuto il diritto alla tutela contro gli infosmartrtuni (anche in itinere) e le malattie professionali.

Ora, per avere un’applicazione diffusa dello Smart Working in Italia - che interessi non solo le maggiori aziende - restano da affrontare vari aspetti: ad esempio, i costi per dotare i lavoratori di una soluzione adatta a svolgere il lavoro da remoto, le attività specifiche da approntare per il supporto (non il controllo) a distanza e per dare sicurezza alle informazioni trattate.


Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Maggio 2017 10:02