Nella lotta all'epidemia molte imprese, oltre a riscoprire il loro ruolo sociale, hanno adottato misure per proteggere i propri dipendenti, consentendo loro, ad esempio, di optare per modalità di lavoro flessibile. Con il d.P.C.m. n. 6/2020, il Governo ha emanato una specifica norma che esenta le aziende dalla pattuizione scritta e permette che l’informativa sui rischi specifici dell’attività svolta venga inviata in forma telematica.
Si ricorda che con la legge n. 81 del 2017 il lavoro agile ebbe un riconoscimento specifico, ma che vennero anche introdotti alcuni passaggi burocratici. Intanto deve risultare un accordo in forma scritta tra le parti, ma è soprattutto l’articolo 22, che riguarda l’informativa annuale sui rischi collegati al modo in cui si svolge la prestazione di lavoro, ad essere criticato. Infatti, lo smart working può essere attivato in qualsiasi luogo e non è necessario che l’azienda conosca dove si svolge l’attività del dipendente smartworker. Ora, la facilitazione collegata al coronavirus riguarda la forma di inoltro della comunicazione, non chiarisce quale debba essere il contenuto.
Leggere la nota di Pietro Ichino
Il DPCM 08.03.20 (art.2 comma 1 lett. r) concede alcune deroghe per lo stato di emerenza,sino a fine luglio. Tuttavia, ogni datore di lavoro deve ricordarsi di adottare misure adeguate ed efficaci intese a non esporre a rischil’accesso in remoto ai server aziendali e la trasmissionedei dati (non solo personali) riservati. Qualche esempio: - il lavoratore può utilizzare strumentazioni proprie? A qualicondizioni ? - Il datore di lavoro può controllare le attività che vengono svolte a distanza? Con quali strumenti ? Sono legittimi,gli stessi, ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori sui controlli a distanza? - Come gestire i canali di comunicazione in modalità sicura con chi opera in remoto? Tratto da InterLex
|